MANIFESTO GSI
DOCUMENTO PROGRAMMATICO MGSI – MANIFESTO
1. ABOLIZIONE DELLA PESCA DI PROFESSIONE IN ACQUE INTERNE
L’attività di pesca professionale in acque interne ha avuto una sua evoluzione nel tempo, in quanto si è assistito al mutamento di questa da attività di mera cattura a quella di impresa produttiva, con le conseguenti ripercussioni di impatto biologico-ambientale.
Pur avendo sorretto in passato un economia locale di ristorazione e vendita di prodotti della pesca, la domanda che bisogna porsi, è se l’attualizzazione dell’analisi di incidenza di tale pratica sia ancora sostenibile in modo da garantirne la sopravvivenza della risorsa ittica.
L’attività non può venire svolta in autonomia e selvaggia azione incontrollata come oggi accade e ciò implica il rispetto delle norme e delle disposizioni legislative sulla sicurezza della navigazione, dell’ambiente e della tutela del consumatore; inoltre, il fatto che l’attività venga svolta mediante natanti e attrezzi specifici non selettivi, è una delle criticità ambientali che sfugge alla vigilanza, cosa che inibisce il rispetto delle disposizioni relative alla tutela delle acque e della fauna protetta.
2. TUTELA DELLE SPECIE ALLOCTONE NELLE AREE OVE NON SIA POSSIBILE UN RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA’ ITTICA ORIGINARIA
Esistono vastissime aree e biotipi dove l’alterazione dell’habitat acquatico e la pessima qualità ecologica dei siti impedisce la proliferazione di specie ittiche poco resistenti e di difficile adattamento alle mutate avverse condizioni. Questo ha favorito l’acclimatamento delle specie alloctone, le uniche attualmente in grado di popolare dette aree.
Lo spreco di denaro pubblico, di risorse comuni e di divieti inutili quanto pretestuosi tesi a ripristinare la bio diversità originaria è lo specchio della fame di denaro di Amministrazioni e tecnici mercenari. Tale presunzione e arroganza deve cessare.
3. CONTRASTO ALLA PRIVATIZZAZIONE/CONCESSIONE A FINI DI LUCRO, LOTTIZZAZIONE E USO DIETRO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO/TESSERAMENTO, DELLE ACQUE PUBBLICHE DESTINATE ALLA PRATICA DELLA PESCA SPORTIVA
La ‘Spending Review’ o revisione della spesa pubblica che in linea teorica doveva migliorare l’efficienza e l’efficacia della macchina statale nella gestione della spesa pubblica, nel ambito della gestione del patrimonio ecologico acquatico e della pesca sportiva, ha solo favorito il processo di appaltare e sub appaltare a pagamento sempre più acque, in un processo di cannibalismo speculativo in cui imprese, associazioni e federazioni, attraverso consolidati e storici monopoli di politica gestionale, acquisiscono acque per permetterne la pesca a pagamento diretto o permesso o tesseramento, utilizzando il pretesto di sostituirsi all’assenza di fondi pubblici.
Il risparmio statale non può trasformarsi nell’aumento del costo della pesca del ricreativo ne nell’ingiusto ingrassare di chi si arroga il diritto di privatizzare acque pubbliche.
Non è accettabile che sempre più acque in quest’ottica diventino, per l’incapacità gestionale ed amministrativa pubblica terra di conquista economica di pochi codificati sodalizi che assorbono denaro dai pescatori ricreativi.
4. CONTRASTO ALLA RAPPRESENTATIVITA’ MONO-DIREZIONALE DELLA PESCA SPORTIVA, CARATTERIZZATA OGGI DA MONOPOLI POLITICI ASSOCIATIVI
Valutato che da sempre la rappresentatività politico/associativa della pesca non ha mai avuto ricambi totali nell’ambito delle consulte e degli organi legislativi, questi hanno sempre pilotato norme, regolamenti e leggi per acuire sempre più la legittimazione a porre limiti a qualsiasi altra struttura diversa.
Questo principio anti democratico e di monopolio funzionale ha permesso a sole pochissime entità di legiferare e di manovrare verso le proprie esigenze l’amministrazione della pesca, i requisiti e le caratteristiche di rappresentanza.
Questa è autocrazia che impedisce il processo democratico, il rinnovamento e l’evoluzione della pesca sportiva.
5. ISTITUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE PER GLI ORGANI TECNICI, LE AMMINISTRAZIONI, LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI CHE CON IL LORO OPERATO DANNEGGINO L’AMBIENTE, LA FAUNA O COMPROMETTANO CON AZIONI, PROGETTI O ESIGENZE, GLI ECOSISTEMI ACQUATICI
Il Decreto Legislativo 5 marzo 1998 n. 60 ed il d. lg. 30 marzo 1999 n. 96, recanti intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca
ai sensi dell’art. 4, comma 5, della l. n. 59/1997, il d. lg. 31 marzo 1998 n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione della l. n. 59/97, oltre
agli interventi di cui alla l. 8 marzo 1999 n. 50, per la delegificazione e la semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi ed il riordino dei testi unici fino all’ultimo Titolo V° parte II° della Costituzione delegano la totale competenza della pesca in acque interne agli Enti locali.
Questo non pone sovrastrutture o organi di controllo extraregionali che possano contenere o correggere gli errori gestionali, progettuali o amministrativi.
Pertanto questo enorme potere in condizioni di inefficienza, incompetenza ed egoismo porta ad auto autorizzare progetti ed azioni che si rivelano danni ambientali obbiettivi, tra cui il rilascio di nuove licenze di pesca professionale, ripopolamenti, contenimenti e azioni spregevoli mascherate da pesca scientifica, oltre a distribuzione arbitraria di fondi e incarichi.
E’ dunque necessario, nel concetto che “chi sbaglia paga”, che si indaghi su come gli enti territoriali amministrano, gestiscono e usufruiscano di tale potere riconosciuto.
6. RILASCIO DELLA LICENZA DI PESCA IN ACQUE INTERNE, DIETRO ESAME, ED INNALZAMENTO ED EQUIPARAZIONE ALLE MEDIE EUROPEE, DELLE LICENZE DI PESCA AI CITTADINI STRANIERI
Non è accettabile svendere il nostro patrimonio ecologico a pochi euro, attraverso una politica di apertura fallimentare e di regalia dei nostri beni ecologici, fenomeno che non genera un turismo di qualità, ma legittima
solo orde di finti turisti residenti comunitari ed extracomunitari che oltre a non generare indotto indiretto, per orientamento culturale, depredano e devastano la fauna ittica.
Considerato l’attuale stato di lassismo, permissivismo e totale irresponsabilità ecologica, la pesca non può più essere un diritto spendibile da chiunque, come vorrebbero le imprese di settore in un ottica di speculazione consumistica, ma un privilegio per chi dimostra di avere i requisiti, di cultura e consapevolezza tali da permetterlo.
Pertanto solo chi, come nella caccia, dimostra di conoscere specie, norme e procedure attraverso un esame, può interagire con la fauna ittica viva, per i restanti l’alternativa sono le acque private a pagamento, gestite al di
fuori del contesto ecologico, non in collegamento biotico e abiotico con le acque pubbliche e definite più comunemente “laghi di pesca sportiva a pagamento”.
7. INASPRIMENTO DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ ARTICOLO 192 D.L.gs. n. 152/06, SE COMMESSO SULLE SPONDE DI UN ECOSISTEMA ACQUATICO E RESPONSABILITA’ DIRETTA DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, SE IL REATO SI COMPIE PER ASSENZA DI VIGILANZA O REALIZZATO DA IGNOTI
L’abbandono dei rifiuti rappresenta una delle peggiori manifestazioni di disprezzo ecologico e di maleducazione ambientale, aspetto che va necessariamente contenuto attraverso pesanti ed esemplari sanzioni. Gli Enti territoriali devono essere sensibilizzati, al pari dei cittadini, attraverso l’attribuzione di responsabilità dirette.
Se lo stato di degrado delle sponde di un sito è causato dall’omessa vigilanza o dall’assenza di presidi di raccolta o di una mancata attività d’informazione, vi deve essere una responsabilità diretta e solidale dell’Ente territoriale, per evitare che una volta sporcato, le attribuzioni di responsabilità non vengano disperse e l’inquinamento si accumuli.
8. DIVIETO DI TRASPORTO, STABULAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO O CONSERVAZIONE IN AREE PRIVATE, DI PESCE VIVO, DA PARTE DI PRIVATI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI, SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALL’ORGANO DI SANITA’ VETERINARIA E AMMINISTRATIVO, COMPETENTE PER TERRITORIO
L’attività di trasporto, detenzione e commercio di materiale ittico in vivo per finalità commerciali è amministrato da norme ben definite rappresentate in maggior parte da Decreti con cui l’Italia ha recepito Direttive Comunitarie, ciò in virtù, funzione e integrazione di altre norme nazionali incidenti su questa attività, mentre e farraginosa e di difficile interpretazione la stessa attività di trasporto realizzata da privati.
In questa sacca d’ombra si nascondono e lucrano chi rifornisce di pesce le strutture private di pesca sportiva.
Il divieto assoluto di trasporto in vivo, unitamente al divieto di pesca professionale e stabulazione è garanzia di contrasto ai drammatici fenomeni di impoverimento degli ecosistemi acquatici, come la transfaunazione di pesce selvatico verso strutture private o usi privati.
9. INASPRIMENTO DELLE SANZIONI SUL BRACCONAGGIO/PESCA ILLECITA, ESTESA ANCHE ALLA DETENZIONE DEL PESCATO MORTO, ANCHE IN AREE COMMERCIALI AUTORIZZATE, ED EQUIPARAZIONE AL FURTO AI DANNI DELLO STATO, APRENDO SEMPRE CONTESTUALE PROCEDIMENTO PENALE E RELATIVO RISARCIMENTO ECONOMICO, PER DANNO AMBIENTALE
Il furto sistematico o estemporaneo di risorse e di futuro che ha come oggetto la fauna ittica è un danno che colpisce l’intera comunità, privandolo di un bene insostituibile.
Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992, ma solo con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia.
Tale concetto deve necessariamente essere esteso anche alla pesca di frodo, alla violazione dei regolamenti e alle azioni che cagionano la morte di fauna ittica al di fuori dei regolamenti previsti.
Non è accettabile che oggi, ammesso che esista una vigilanza efficiente, la cosa venga sanzionata con poche decine di euro (qualche centinaio nei casi definiti più gravi).
Oltre al reato di furto deve contestualmente essere aperto un procedimento penale che porti anche ad una condanna di risarcimento economico a ripristino degli esemplari abbattuti.
10. ABOLIZIONE DELLE COMPETIZIONI AGONISTICHE DI QUALSIASI LIVELLO, TIPOLOGIA O CONSISTENZA, IN ACQUE PUBBLICHE E ABOLIZIONE DEI RIPOPOLAMENTI ‘PRONTA PESCA’, NELLE AREE IN CONCESSIONE, GESTIONE E RISERVA DI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA
Come ampiamente descritto nel punto 5, per effetto del decentramento nonché per la favorevole presenza fisica degli amministratori locali sul territorio, al fine di garantire maggiori benefici derivanti dall’uso della cosa pubblica, l’uso del patrimonio territoriale da “indisponibile” diventa di colpo “disponibile”.
Ecco che le competizioni agonistiche, di fatto appannaggio di una sola categoria di portatori d’interesse, sottrae spazio a tutta la restante parte di comunità che non ne è interessata, ma che, non essendo rappresentata, non si può opporre e subisce passivamente.
Analogamente dette pratiche agonistiche, per la loro sopravvivenza consumistica, necessitano spesso di ripopolare aree, non con funzione di protezione, sviluppo ecologico o ripristino alle aggressioni antropiche, ma
solo per esigenze legate alle funzionalità sportive: questo, quasi sempre, si traduce in danni ambientali, nel favorire la vendita di pesce vivo e trasferimenti e transfaunazioni ad alto rischio ecologico.