Statuto del Gruppo Siluro Italia
ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPO
E’ costituito il "Gruppo Siluro Italia", associazione nazionale con sede a Bassano del Grappa (TV), a durata illimitata, apartitica, senza fini di lucro, che ha il suo fondamento nei principi della volontarietà e dell’autogestione.
L’associazione persegue lo scopo dello sviluppo, della conoscenza, dello studio e della diffusione della pesca del Silurus Glanis, e promuove inoltre la tutela dell’ambiente fluviale padano.
L’Associazione impone il CATCH & RELEASE, ossia il rilascio in vita del pescato, filosofia della pesca moderna, importata in Italia dai pescatori Inglesi.
Per il conseguimento di tali finalità sono promosse manifestazioni di pesca ed incontro rivolte ai ragazzi, ai giovani e agli adulti di tutto il mondo.
ART. 2 – FORME E MEZZI
Il "Gruppo Siluro Italia" offre e ricerca la collaborazione e il sostegno d’enti e associazioni pubbliche e private per una migliore organizzazione d’iniziative culturali e ricreative in sintonia con le proprie finalità sociali.
Ogni risorsa di cui verrà a disporre sarà destinata esclusivamente al conseguimento degli scopi suddetti.
Il sito http://www.grupposiluro.it sarà il portale ufficiale dell’Associazione, mezzo essenziale per le attività promozionali on-line (informatiche) dell’Associazione stessa.
Viene a tale scopo inserita la figura del Tecnico Ambientale "nominato dal Consiglio che svolge all'interno del Gruppo su incarico del Consiglio attività di studio e ricerca a titolo gratuito"..
ART. 3 – SOCI
Possono aderire all’associazione, secondo le modalità ed i criteri fissati dal Consiglio direttivo, tutti coloro che ne condividono i principi e lo scopo, e che accettano incondizionatamente le norme del presente statuto e quelle emanate dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo.
Il loro numero è illimitato e l’adesione non è condizionata da vincoli d’età, cittadinanza e residenza.
Appena il numero di soci su base nazionale lo renderà possibile, saranno creati gruppi di soci federati all’Associazione centrale, che creeranno nelle singole province d’appartenenza sezioni, per favorire il perseguimento, a carattere locale, degli scopi dell’Associazione medesima.
ART. 4 – OBBLIGHI E DIRITTI
E’ previsto il pagamento di una quota annua che attribuisce la qualità di associato e assicura il diritto ad usufruire delle prestazioni sociali secondo le modalità fissate e, limitatamente agli associati maggiorenni, quello d’elettorato attivo e passivo e di voto alle sedute dell’Assemblea.
ART. 5 – DECADENZA
Cessa di appartenere all’associazione chi non rinnova alla scadenza il pagamento della quota associativa, o chi tiene un comportamento contrario ai principi e alle finalità del sodalizio; in quest’ultimo caso la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo.
ART. 6 – PATRIMONIO
Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, da contributi e offerte di soci, da aziende del settore pesca o d’altri soggetti, dai beni acquistati per lo svolgimento delle attività sociali.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
ART. 7 – RENDICONTO
L’associazione deve redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo l’anno contabile precedente che decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.
ART. 8 – ORGANI
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
ART. 9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dagli associati e convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno da affiggere in bacheca presso la sede dell’associazione e pubblicare sul portale telematico ufficiale almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione dell’assemblea può essere promossa dal consiglio direttivo e, singolarmente, da ciascun associato, con richiesta scritta al presidente indicante gli argomenti da trattare.
Il presidente si riserva di valutare insindacabilmente le richieste.
La convocazione dell’assemblea è invece obbligatoria almeno una volta l’anno entro il mese d’aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario annuale. In tale seduta l’Assemblea esamina il resoconto delle attività svolte nell’anno contabile precedente, formula gli indirizzi per l’attività futura, procede, alla scadenza naturale o in caso di necessità, alla nomina del Consiglio direttivo e decide in merito ad ogni altra questione sottopostale dal Consiglio medesimo.
La convocazione dell’assemblea è altresì obbligatoria quando venga richiesta da almeno 1/10 degli associati o dai presidenti di almeno 2 sezioni federate.
L’assemblea è validamente convocata qualunque sia il numero dei soci presenti, purché tra essi vi siano il Presidente e la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo.
Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti è determinante quello del presidente.
ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri eletti compreso fra un minimo di sei ed un massimo di dodici scelti fra i soci maggiorenni.
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati , dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Qualunque socio maggiorenne può candidarsi alla carica di consigliere.
Se all’assemblea convocata per l’elezione le candidature sono in numero minore o uguale a quello massimo previsto per i componenti del consiglio direttivo la votazione non a luogo e i candidati vengono nominati consiglieri.
Spettano al Consiglio direttivo tutte le funzioni di gestione dell’associazione, in particolare gli sono attribuiti i seguenti compiti:
a) Elegge a scrutinio segreto, nella prima adunanza dopo l’insediamento o in quella successiva al verificarsi della vacanza della carica, il Presidente dell’associazione, tra coloro che si sono candidati alla carica, e viene eletto presidente chi ha ricevuto il maggior numero di voti.
b) Determina l’ammontare delle quote associative e le modalità d’adesione volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
c) Decide sull’esclusione dei soci che hanno tenuto un comportamento contrario ai principi e alle finalità del sodalizio.
d) Redige il rendiconto economico e finanziario, accompagnati dal resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) Predispone, in conformità agli indirizzi generali espressi dall’Assemblea il programma delle iniziative per l’anno in corso, accompagnato dal piano finanziario per la sua attuazione e la nomina di un responsabile che ne seguirà il corretto svolgimento;
f) Costituisce gruppi di lavoro, formati da soci e coordinati da un suo membro, per l’approfondimento di particolari problemi, per l’elaborazione di specifici progetti o per curare l’attuazione di determinate iniziative.
Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei membri, mentre per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta è necessario e almeno ogni trimestre oppure per richiesta scritta di tre suoi membri i quali sono tenuti ad indicare gli argomenti da trattare.
Il membro del consiglio che non partecipa a due sedute consecutive senza motivare adeguatamente l’assenza decade automaticamente dalla carica ed è sostituito fino a fine mandato da un membro provvisorio designato dal consiglio stesso.
ART. 11- PRESIDENTE
Possono candidarsi alla Presidenza dell’associazione:
- Il socio già membro del Consiglio direttivo che alla data dell’elezione dell’organo da parte dell’Assemblea abbia un’anzianità d’adesione all’associazione non inferiore a due anni.
- I presidenti, gli ex presidenti e i fondatori di sede distaccata.
- Chi sia riconosciuto dall’assemblea o dal consiglio direttivo meritevole per il particolare impegno a favore dell’associazione e a sostegno degli scopi da questa perseguiti.
- Il Presidente, entro 15 giorni dall’elezione, nomina il Vice Presidente, il Segretario e il tesoriere tra gli associati di sua fiducia.
- Il presidente è eletto dal consiglio direttivo, esclusi dal voto i membri di questo che abbiano, durante l’ultimo mandato presidenziale, ricoperto la carica di Vice Presidente, Segretario o tesoriere e l’ultimo presidente in carica.
- Il primo Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i soci fondatori.
- Il mandato presidenziale dura due anni e non è rinnovabile, salvo espresso consenso dell’assemblea, su proposta del consiglio direttivo.
Il Presidente rappresenta l’associazione, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo e dà attuazione alle deliberazioni di quest’ultimo.
In caso d’assenza o d’impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
ART. 12 – SCIOGLIMENTO
L’Assemblea, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, può decidere con il voto favorevole dei due terzi dei soci, lo scioglimento dell’associazione, procedendo contemporaneamente alla designazione di uno o più liquidatori, da scegliere fra gli associati medesimi, determinandone i poteri.
Spetta all’Assemblea l’approvazione del bilancio di chiusura della liquidazione con la devoluzione d’eventuali beni e disponibilità di cassa a favore d’associazioni locali di volontariato operanti nel settore sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
ART. 13 – RINVIO
Per quanto non previsto si fa rinvio alle norme del codice civile.
IL PRESIDENTE Fabio Benetti presidente@grupposiluro.it
IL VICEPRESIDENTE Mirco Piccioli info@grupposiluro.it
IL SEGRETARIO Fabio Benetti segreteria@grupposiluro.it
UFFICIO STAMPA: Michele Valeriani redazione@grupposiluro.it