Imbarcazioni e navigazione
In base alle leggi italiane le unita da diporto, vengono classificate (a seconda della Lft = lunghezza fuori tutto) come segue:
· Navi: le unità aventi Lft > 24 mt.
· Imbarcazioni: le unità di Lft 24 mt. e che hanno Lft > 7,50 mt. se a motore, o Lft > 10 mt. se a vela (con/senza motore ausiliario), motovelieri (propulsione mista)
· Natanti*: le unità che hanno Lft < 7,50 mt. se a motore o Lft < 10 mt. se a vela (con o senza motore ausiliario), le unità a remi. La potenza del motore e il piano velico non hanno influenza su detta classificazione.
Abilitazione alla navigazione: imbarcazioni e navi da diporto, in base alle caratteristiche e qualità nautiche, sono abilitate alla navigazione mediante licenza di navigazione previa iscrizione sul Registro delle Imbarcazioni o delle navi da Diporto,
a) in acque interne senza alcun limite e, in quelle, marittime fino a 6 miglia dalla costa;
b) in acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite;
Iscrizione: le unità di cui al punto a) possono iscriversi presso gli uffici marittimi o della Motorizzazione C.T.C.; quelle di cui al punto b) solo presso gli uffici marittimi.
Obbligo della bandiera nazionale: (con stemma delle quattro repubbliche marinare Venezia, Genova, Pisa, Amalfi): d’obbligo solo per le unità iscritte, va comunque esposta (volendo, inalberata) in navigazione, come nell’entrata e uscita dai porti. Inoltre, com’e tradizione, nelle acque territoriali estere verrà issata la bandiera detta di "cortesia" dello Stato ospitante.
Assicurazione responsabilità civile verso terzi (esclusi i trasportati): è prevista per le unità di ton. s.l. fino a 50 e con motore oltre i CV fiscali 3. Essa potrà riferirsi anche al solo motore (amovibile) ed in tal caso la garanzia copre anche il natante, sul quale di volta in volta il motore e applicato. (A bordo il contrassegno assicurativo va esposto).
Sigla, numero d’identificazione, nome**: ogni unita iscritta presso un Ufficio marittimo deve avere apposti a prora a dritta e a poppa a sinistra, la sigla, il numero di iscrizione e la lettera D (alt. cm. 20) risultanti dalla Licenza di Navigazione. Per le unità iscritte presso la M.C.T.C., la sigla, il numero e la lettera N (alt. cm. 15) vanno invece apposti su ambo i lati poppieri e, a seconda del colore dello scafo, con il più visibile dei colori: bianco, giallo, arancione.
Documenti di bordo: (validi in copia fotostatica in navigazione tra porti nazionali).
Imbarcazioni:
– Licenza di navigazione (con certificazione di sicurezza)
– Certificato uso motore (per i soli fuoribordo)
– Eventuale attestazione tassa di stazionamento
– Certificato di stazza (unita tipo non omologata)
– Certificato e contrassegno d'assicurazione
– Licenza RTF e certificato del radiotelefono
– Patente nautica (eventuale)
Natanti:
– Certificato uso motore (su tale documento è indicata la potenza del motore in cavalli, e la cilindrata)
– Attestazione tassa di stazionamento (eventuale
– Certificato e contrassegno d'assicurazione
– Licenza RTF e certificato del radiotelefono (eventuali)
– Patente nautica (eventuale)
La licenza di navigazione riporta: caratteristiche della barca e del motore entrobordo, dati composizione minima equipaggio e massima passeggeri, portata, stazza, annotazioni di sicurezza, proprietà. Essa va rinnovata in caso di modifiche allo scafo, motore (e.b.), nonché in caso di trasferimento d’iscrizione e vetusta. Equipollenti alla licenza sono: la licenza provvisoria (validità max. 6 mesi) e l’Autorizzazione temporanea in prova.
Una delle prime essenziali norme di sicurezza, e quella concernente il divieto di imbarcare un numero di persone altre il consentito dalle norme delle ordinanze marittime (natanti), oppure oltre il numero consentito risultante dalla licenza dl navigazione (imbarcazioni). Per i natanti viene applicato il seguente dispositivo:
Lunghezza f.t. mt. 3.5 |
2 persone |
Lunghezza f. t. tra mt. 3.5 e 45.5 |
4 persone |
Lunghezza f.t. tra mt. 4.5 e 6 |
6 persone |
Confrontare le Ordinanze Marittime locali
*I natanti (esenti dall’obbligo di iscrizione) se non iscritti, possono essere abilitati solo entro le 6 miglia dalle coste marine (in acque interne, senza limiti); se inscritti e riconosciuti idonei dall’Ente Tecnico per la navigazione senza alcun limite, e muniti di Certificato di omologazione o, della dichiarazione di conformità al prototipo o, se a motore, di potenza superiore a 40,8 CV, possono navigare entro le 12 miglia dalla costa.
**Il nome deve essere differente da ogni altro contenuto nel Registro in cui avviene l’iscrizione (l’apposizione sullo scafo e facoltativa).
Legge 8 luglio 2003 n.172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto
e del turismo nautico
Gazzetta
Ufficiale 14.07.2003 n. 161
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART.
1 (MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50)
1.
Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"ART.
1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da
diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
2.
È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai
quali esuli il fine di lucro.
3.
Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da
diporto sono denominate:
a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a
24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10
a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell'articolo
13 della presente legge.
4.
Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e
di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5.
Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la
potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con
decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato II, punto
4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
6.
Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o
rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione
di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti";
b)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"ART.
5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle
capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle
capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti
dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie
di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
2.
Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa,
in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici
marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.
3.
Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente deve chiedere
l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli
uffici detentori dei registri di cui al comma 1.
Alla
domanda deve essere allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti
fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità,
l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica
dell'unità stessa;
b) dichiarazione di conformità;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione
installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario
della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa
fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.
4.
L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità
condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da
effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi
dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono
rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5.
Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia
stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta,
la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti
all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare
domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione
prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
6.
Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le
eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale
rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.
7.
L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità
da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
8.
L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal
registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta;
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";
c)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"ART.
7. - 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere
l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui
all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso
l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme
previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o
della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
all'unità iscritta.
2.
L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile
organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia
marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai
sensi
dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3.
Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere
regolarmente soggiornante in Italia.
4.
I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere
l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui
all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in
Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta";
d)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"ART.
8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione
di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di
navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque
marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di
cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2.
Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione
di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di
navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione
consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di
conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel
territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui
all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
3.
I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti
validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4.
Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2
sono:
a) per le unità senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unità con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato
II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare
agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare
molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di
altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di
cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni";
e)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"ART.
9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli
approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il
certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
2.
Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle
annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della
navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il
tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il
nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione
autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi
della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia
sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.
3.
Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della
sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle
caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità
e del tipo di navigazione autorizzata.
4.
La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge
sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione
avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento
o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la
vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria
alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a
condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5.
Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono
essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o
informatici";
f)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"ART.
12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da
diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti
di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 ottobre 1999, n. 478";
g)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"ART.
13. - 1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri,
misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata
dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2.
I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui
all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del
certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a
richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed
in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3.
I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini,
sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie
velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio
dalla costa, nonché degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari,
disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della
navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi
similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente
la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun
limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico
autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta
a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di
conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto
organismo.
4.
I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti
dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5.
L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio
per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è
disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con
ordinanza del capo del circondario";
h)
l'articolo 33 è sostituito dal seguen
"ART.
33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la
licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone
trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica
presentata per l'iscrizione dell'unità.
2.
Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è
documentato come segue:
a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal
manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) per le unità non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione
di conformità del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3.
È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto
verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e
sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione
che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine
previste e alla distanza da porti sicuri";
i)
l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"ART.
35. - 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle
imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in
qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i
servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi
di macchina.
2.
I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto
nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3.
I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti
dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purché
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età";
l)
l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
"ART.
37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare
quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di
mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità
competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al
decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei
nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello
stesso documento";
m)
l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
"ART.
39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da
diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro;
la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di
una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di
comando o condotta di una nave da diporto.
2.
Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con
una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
3.
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine
protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una
disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato
dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare
territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una
disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro
a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la
sanzione è ridotta alla metà.
4.
Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una
disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità
competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.
5.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della
licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della
navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima";
n)
il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
"La
responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da
diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è
regolata dall'articolo 2054 del codice civile";
o)
il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:
"Le
disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3,
della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di
motore ausiliario. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati";
p)
l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
"ART.
49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24
metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in
radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
2.
A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri,
che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di
essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF),
anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
3.
Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto
sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un
suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità
dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente
da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione
europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della
certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità
competente.
4.
L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della
dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità,
che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il
rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5.
La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza
definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è
sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6.La
domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico
installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è
presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il
richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad
assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente
dall'unità in cui l'apparato viene installato.
7.
Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non
effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di
affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione
del relativo canone.
8.
I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società
concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti.
Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di
responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare
l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
9.
La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha
validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della
navigazione.
10.
Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su
richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli
presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti";
q)
l'articolo 54 è sostituito dal seguente:
"ART.
54. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre
2003, le norme di attuazione della presente legge";
r)
dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:
"ART.
54-bis. - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto
devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione
della documentazione prescritta".
2.
Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui
all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma
1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in
quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di
attuazione previgenti.
ART.
2 (UNITÀ DA DIPORTO IMPIEGATE IN ATTIVITÀ DI NOLEGGIO).
1.
La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è
sostituita dalla seguente:
"b)
per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra
parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo
ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in
navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane
nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio".
2.
È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita
al noleggio.
3.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o
più regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da
diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) a disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in
attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei
componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di
bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da
diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
647, come modificato dal presente articolo.
4.
Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è
abrogato.
5.
Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi
italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività
di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di
arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6.
Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30
luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario
imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è
disciplinato dalle disposizioni
ART.
3 (NAVI DESTINATE ESCLUSIVAMENTE AL NOLEGGIO PER FINALITÀ TURISTICHE).
1.
Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere
assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore
a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate,
adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche.
2.
Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12,
escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come
modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento
di sicurezza di cui al comma 3.
3.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono
sottoposte le navi di cui al comma 1.
4.
Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più
il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere
all'equipaggio componenti di altra nazionalità.
5.
Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi
di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30, e successive modificazioni.
6.
Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3,
hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni
di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
8.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART.
4 (SEGNALAZIONE DELLE AREE DEI PARCHI E DELLE RISERVE MARINE).
1.
All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 è aggiunto
il seguente:
"9-bis.
I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la
navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le
indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio
con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata
dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International
Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
(AISM-IALA)".
2.
All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
"1-bis.
Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di
cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di
un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a
tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19,
comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 200 euro a 1.000 euro".
3.
All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
"2-bis.
La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura
compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia
segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la
persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a
conoscenza dei vincoli relativi a tale area".
ART.
5 (MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE).
1.
Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole:
"e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni"
sono sostituite dalle seguenti:
",
sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che
non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate
presso le direzioni marittime sovraordinate".
2.
Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto
il seguente:
"Salvo
che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine
protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità
in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle
quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro".
ART.
6 (DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL CODICE SULLA NAUTICA DA DIPORTO.
DISPOSIZIONI VARIE).
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto
legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da
diporto, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie
comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle
seguenti misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di
trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle
procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché
alla istituzione di registri nazionali;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti
e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento
della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive
modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le
prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di
navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti
disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per
le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle
unità da diporto;
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti
ulteriori misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione
civile in materia di nautica da diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero
delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche
di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa,
efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e
in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da
coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di
requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per
le persone disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di
istruzione per il settore del turismo nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie
all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto,
ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra
l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona,
la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo.
2.
Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.
Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al
comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al
presente articolo.
4.
Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con
le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere
definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso
entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal
presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
5.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente
articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo,
e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni
integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
6.
Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti
amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le
Capitanerie di porto.
7.
A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio
marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate
direttamente dall'amministrazione regionale.
8.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
ART.
7 (UNITÀ NAVALI STORICHE).
1.
Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti
di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di
cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo
modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o
accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e
presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica,
architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali
impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti
ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità
che li hanno posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico
del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come
strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
2.
I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del
titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
3.
Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una
commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di
conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei
cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i
maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli
interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.
4.
Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
ART.
8 (ORDINANZE DI POLIZIA MARITTIMA).
1.
In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti
di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento
marittimo.
ART.
9 (DISPOSIZIONI INERENTI I CONTROLLI DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE).
1.
I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente
competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche
direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza
della navigazione da diporto.
ART.
10 (MODIFICA ALL'ARTICOLO 1 DEL REGIO DECRETO 29 LUGLIO 1927, N. 1814).
1.
All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
"I
rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel
registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli
aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le
autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".
ART.
11 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SINISTRI E INCHIESTE FORMALI).
1.
In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite
al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale,
l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è
disposta solo ad istanza degli interessati.
ART.
12 (AZIONI EMESSE DA SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI PORTI O APPRODI TURISTICI).
1.
Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le
quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali
strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
ART.
13 (DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI MARITTIMI PER
FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE NONCHÉ L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PORTUALI).
1.
Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2
dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato
dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che
esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità
turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del
medesimo articolo 01.
2.
Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali
dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis.
Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate
dal capo del compartimento marittimo con licenza".
4.
Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il
seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria,
l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali,
autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività
comprese nel ciclo operativo".
ART.
14 (SGRAVI CONTRIBUTIVI).
1.
I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora
consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.
ART.
15 (DISPOSIZIONI ABROGATIVE).
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive
modificazioni;
c)
l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e
successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di
stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e
5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e
5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 1574): Presentato dall'on. Muratori il 13 settembre 2001.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 16 ottobre 2001
con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X e XIV. Esaminato dalla IX
commissione, in sede referente, il 29 novembre 2001; il 26 febbraio 2002; il 19
giugno 2002; il 23 luglio 2002; il 10, 11, 19, 25 settembre 2002; il 1°, 2, 29,
30 ottobre 2002; il 20, 21, 26 novembre 2002, il 4 dicembre 2002, il 15 e 16
gennaio 2003. Esaminato in aula il 20, 22 gennaio 2003 ed approvato in un testo
unificato con atti n. 2131 (on. Perlini) e n. 2900 (on. Carli) il 23 gennaio
2003.
Senato
della Repubblica (atto n. 1956): Assegnato alla 8ª commissione (Lavori
pubblici), in sede referente, il 4 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 13ª e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee. Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente,
l'11, 12, 19, 26 febbraio 2003; il 4, 6, 19 marzo 2003. Relazione scritta
annunciata il 27 marzo 2003 (atto n. 1956/A - relatore sen. Grilo). Esaminato in
aula l'8, 13 maggio 2003 ed approvato, con modificazioni, il14 maggio 2003.
Camera
dei deputati (atto n. 1574-B): Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in
sede referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, X.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 28 maggio 2003; il 3, 4,
10, 17, 19 giugno 2003.
Esaminato
in aula il 23 giugno 2003 ed approvato il 24 giugno 2003.