Tassa di stazionamento
(Aggiornato alla legge 23.12.1999 nr. 488)
Con la legge 23.12.1999 nr. 488 art.11 la Tassa di Stazionamento, dovuta per i natanti da diporto è stata abrogata.Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando l'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:
Sempre con la suddetta legge la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi e le navi da diporto è stata abrogata. Chi naviga o sosta senza aver effettuato il pagamento della tassa di stazionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al tributo evaso più tre volte il tributo stesso