Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche

(dal Decreto P.R. n431 del 9 ottobre 1997 - G.U. n293 del 17 dicembre 1997)

La patente nautica è d’obbligo per qualunque unità da diporto di lunghezza f.t. fino a m 24, nei seguenti casi:

Le patenti, conseguibili da chi ha compiuto 18 anni, sono distinte in due categorie:

A richiesta (dichiarata nella domanda d’esame) l’’esame può essere limitato alla sola unita a motore; successivamente, con la sola prova pratica di vela, può essere esteso anche alla vela.

Autorità che rilasciano le patenti: capitanerie di Porto, e Uffici Circondariali M/mi: tutti i tipi di patenti; M.C.T.C.. le patenti per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa.

Domanda d’esame: in duplice (una in bollo) su apposito modulo, corredata da certificato medico, due foto/tessera e dall’attestazione del versamento tassa ammissione esami. Copia della domanda, vistata, protocollata e restituita all’interessato, costituisce (con documento di identità) autorizzazione provvisoria (valida tre mesi, prorogabile) per le esercitazioni pratiche, purché a bordo vi sia, in funzione di istruttore, persona munita di patente conseguita da oltre tre anni e non, inferiore a quella che l’interessato aspira a conseguire.

Dichiarazione di disponibilità - Calendario degli esami: le prove d’esame non possono essere sostenute prima di 30 giorni dalla data dell’autorizzazione provvisoria e senza che prima non si sia provveduto a dichiarare la propria disponibilità presso l’ufficio cui si e presentata domanda, cui verranno contestualmente consegnate le attestazioni di versamento tassa rilascio patente, costo del relativo stampato e della marca da bollo da applicare alla stessa. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato a sostenere gli esami. Chi e in possesso della patente per imbarcazione a motore può conseguire la patente velica sostenendo la sola prova pratica; chi e in possesso della patente per la navigazione entro 12 miglia, se fa domanda per la patente senza limiti, dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d’esame previsto per l’abilitazione posseduta. I candidati non dichiarati idonei alla prova teorica possono ripetere la prova una sola volta, dopo un mese, presso la stessa sede; se non si supera la prova pratica questa può essere ripetuta sempre dopo un mese; e in ambo i casi non si devono assolvere ulteriori pagamenti di tasse o contributi. Al termine della prova pratica, l’’ufficio preposto provvede a rilasciare la patente nautica conseguita. Per gli anni successivi, in caso d’uso, la patente e soggetta al "bollo" annuale (attualmente P.50.000 da versare sul C.C.P.8003 intestato all’Ufficio del Registro Roma – per la Sicilia sul C.C.P.8904 intestato allo stesso Ufficio).

Validità delle patenti: anni 10 (rinnovabili) dal rilascio, o convalida, o revisione;anni 5 per chi ha superato il sessantesimo anno di età.

Patenti nautiche scadute: non sono valide ma ne può essere richiesta la convalida anche successivamente alla scadenza (la durata successiva decorra dalla data di con valida).


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